Invia una segnalazione con la massima riservatezza

WHISTLEBLOWING POLICY

 

Segnalazione illeciti

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali", il quale ha, altresì, abrogato l'art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001.

Il Whistleblower è la persona fisica che intende segnalare violazioni di normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

 

Ambito soggettivo

Il nuovo decreto amplia, rispetto alla precedente normativa, i soggetti cui, all’interno del settore pubblico, è riconosciuta protezione, anche da ritorsioni, in caso di segnalazione: la tutela si applica non solo se la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica avviene in costanza del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico, ma anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto giuridico. Quindi non solo dipendenti ma anche altri soggetti che hanno una relazione qualificata con l’ente/amministrazione es. consulenti, volontari, azionisti, tirocinanti, persone con funzioni di amministrazione, direzione e controllo.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della trattazione della segnalazione e della protezione da misure ritorsive. Resta comunque fermo che non sono considerate segnalazioni di whistleblowing quelle aventi ad oggetto una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del segnalante.

 

Condizioni per la segnalazione

Ragionevolezza
Al momento della segnalazione o della denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa.

Modalità
La segnalazione o divulgazione pubblica deve essere effettuata utilizzando i canali previsti (interno, esterno e divulgazione pubblica) secondo i criteri indicati al Capo II del D.Lgs. 24 del 10 marzo 2023.

I canali e le modalità di presentazione delle segnalazioni

  • Interno (nell’ambito del contesto lavorativo);
  • Esterno (ANAC);
  • Divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
  • Denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile.

 

Le segnalazioni devono specificare che si vuole mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele in materia di whistleblowing. Diversamente, se il segnalante non dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele, o detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione, detta segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria.

 

Indicazioni sul canale interno

La segnalazione può essere trasmessa all’OMCeO di Como con le seguenti modalità:

  • In forma scritta, a mezzo del servizio postale o anche con modalità informatica utilizzando l’apposita piattaforma disponibile online;
  • In forma orale, attraverso incontro diretto (su richiesta della persona segnalante).

La gestione del canale interno è affidata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Indicazioni sul canale esterno

Ferma restando la preferenza per il canale interno, ove si verifichino particolari condizioni specificatamente previste dal legislatore, i segnalanti possono fare ricorso al “canale esterno” attivato presso ANAC:

1) Se il canale interno obbligatorio  non è attivo ovvero è attivo ma non è conforme a quanto previsto dal legislatore in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni;

2) La persona ha già fatto la segnalazione interna ma non ha avuto seguito;

3) La persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero questa potrebbe determinare rischio di ritorsione

4) La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere ma la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

 

La divulgazione pubblica

La segnalazione può avvenire secondo questa modalità quando:

 1) ad una segnalazione interna a cui l’amministrazione/ente non abbia dato riscontro nei termini previsti abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli;

2) la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli;

3) la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto ha fondato motivo, di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

4) la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.

 

Misure di protezione

Protezione della riservatezza delle persone segnalanti

  • L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;
  • La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante; 
  • La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato;
  • La protezione della riservatezza è estesa all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

 

Il trattamento dei dati personali

Il trattamento di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato dall’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Como, in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte nelle segnalazioni, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, tra i quali sono ricompresi non solo il segnalante ma anche altri soggetti quali il facilitatore, la persona coinvolta e la persona menzionata nella segnalazione.

Il trattamento sarà effettuato con strumenti informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

Inoltre, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.

 

Diritti del Segnalante interessato

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:

  • di accesso ai dati personali;
  • di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi;
  • di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; alla revoca del consenso consegue l'impossibilità di accedere al suo profilo, potrà comunque visualizzare le segnalazioni tramite i loro codici; la revoca non è comunque prevista nel caso in cui il trattamento è necessario per adempiere un obbligo normativo al quale è soggetto il titolare del trattamento;
  • di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
Contatti

Il “Titolare” del trattamento dati è Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Como presidenza@omceoco.it con sede legale in Viale Masia, 30 - 22100 Como

Il “Responsabile della Protezione dei Dati” al quale è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'Art. 13 e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è raggiungibile all’indirizzo: dpo@cps3net.it.”